IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi da 404 a 416;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Sentiti  i  Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:
Premessa.
  La  legge  finanziaria  per l'anno 2007, all'art. 1, commi da 404 a
415,  prevede  l'adozione  di un articolato piano di riorganizzazione
finalizzato  a  «razionalizzare  e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri».
  Il  successivo  comma  416 prevede che dall'attuazione dei predetti
commi,   nonche'   dei   commi da   425   a   429,   concernenti   la
riorganizzazione   del   Ministero   dell'interno   e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  conseguano  «risparmi di spesa non
inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per
l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».
  Le presenti linee guida, previste dal comma 412, mirano a:
    rendere  chiari  gli  obiettivi dell'intervento, distinguendo tra
obiettivi   specifici,  definiti  in  via  quantitativa  e  obiettivi
strumentali o tendenziali;
    fornire  indicazioni  operative  sui due strumenti previsti dalla
legge   per   il  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  (ovvero  i
regolamenti  di riorganizzazione, con relativi allegati, e i piani di
riallocazione);
    effettuare   una  ricognizione  degli  strumenti  di  verifica  e
monitoraggio;
    definire  un  quadro  delle  scadenze  temporali  e  delle misure
correlate alla mancata attuazione delle disposizioni;
    identificare l'ambito di applicazione dell'operazione.
  I - Obiettivi.
  Appare  opportuno distinguere tra obiettivi che la legge quantifica
in  modo espresso, il cui raggiungimento e' quindi un fine necessario
della  riorganizzazione,  e  obiettivi  altrettanto necessari, ma non
quantificati,  che  costituiscono  principi e criteri cui ispirare la
riorganizzazione.
  1. Obiettivi specifici, definiti in via quantitativa.
    a) il risparmio di spesa definito dal comma 416;
    b) la  riduzione  degli  uffici dirigenziali di cui al comma 404,
lettera a);
    c) la  riallocazione  del  personale con funzioni di supporto, in
modo  tale  che  lo  stesso  non ecceda il 15 per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione (comma 404,
lettera f)).
  a) risparmio di spesa (comma 416).
  Le  somme  indicate  (non  inferiori a 7 milioni di euro per l'anno
2007,  14  milioni  di  euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno  2009)  comprendono,  complessivamente,  sia  quelle derivanti
«dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415» sia
quelle derivanti dall'attuazione dei commi «da 425 a 429», e non sono
specificate le modalita' di imputazione a ciascuna amministrazione.
  Ciascun Ministero dovra' pertanto conseguire, rispetto al risparmio
di  spesa complessivamente stabilito dal comma 416, una riduzione, in
misura  proporzionale, delle previsioni iniziali di spesa concernenti
il  funzionamento  e l'assetto organizzativo e non anche le politiche
di pertinenza.
  b) riduzione degli uffici dirigenziali (comma 404, lettera a)).
  La  riduzione  e' stabilita in misura non inferiore al 10 per cento
degli  uffici  di  livello  dirigenziale generale e al 5 per cento di
quelli  di  livello  dirigenziale non generale, in relazione a quelli
precedentemente definiti dai rispettivi atti organizzativi.
  Nel  caso  il risultato comportasse frazioni decimali, il numero di
uffici dirigenziali da ridurre va computato in difetto o in eccesso a
seconda  che  la  predetta  frazione decimale da arrotondare sia piu'
vicina  all'unita'  superiore  o inferiore (ad esempio: per 12 uffici
dirigenziali  generali  ne  va  soppresso uno; per 19 uffici ne vanno
soppressi  due;  per 28 uffici di seconda fascia ne va soppresso uno,
per  31  uffici  ne vanno soppressi due). Saranno valutati, comunque,
dagli  organi  preposti alla verifica ed al controllo sull'attuazione
della  disposizione in esame, eventuali casi limite di arrotondamento
di  frazioni  decimali  che dovessero compromettere la gestione delle
strutture ministeriali.
  Nel  rispetto  di  tale  obbligo  e  tenendo conto delle cessazioni
stimate,  va comunque garantito che, nel quinquennio 2007-2011, il 10
per  cento  dei  nuovi  dirigenti  sia assunto ai sensi dell'art. 28,
commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Considerato che la riduzione delle strutture dirigenziali, generali
e non, comportera' necessariamente una rivisitazione del numero degli
incarichi  attribuiti,  si  dovra'  tenere  conto della necessita' di
rispettare  le  garanzie  contrattuali dei dirigenti. Si rammenta, ai
fini   della  programmazione  degli  incarichi  dirigenziali,  quanto
disposto  dall'art. 1, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 181
del  2006, come convertito dalla legge n. 233 del 2006. Esso consente
il  mantenimento della scadenza prevista per i contratti dirigenziali
gia'  in essere, anche in deroga ai contingenti di cui ai commi 5-bis
e  6  dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e consente
alle  amministrazioni,  nei limiti della deroga citata, di conferire,
relativamente  ai  predetti  contratti  in  corso che abbiano termine
entro  il  30 giugno 2007, nuovi incarichi dirigenziali di durata non
superiore  al  30 giugno  2008.  Le  amministrazioni  cedenti rendono
temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quelli  mantenuti  in  fase  di trasferimento, fino alla scadenza dei
relativi termini.
  c) riallocazione del personale con funzioni di supporto (comma 404,
lettera f)).
  La  legge  ricomprende  tra tali funzioni quelle di «gestione delle
risorse  umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici,
affari generali, provveditorati e contabilita».
  Tenendo   conto  della  differente  accezione  delle  «funzioni  di
supporto»   nelle   singole  amministrazioni,  si  allega  un  quadro
sinottico  (allegato  1)  delle  linee  di attivita' utilizzate dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  l'invio  dei  dati  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  la relazione allegata al conto
annuale  riferibili  alla  nozione  di  «supporto».  L'Unita'  per la
riorganizzazione vigilera' sull'uniforme applicazione della norma.
  L'intervento  di  razionalizzazione degli uffici di supporto dovra'
essere  modulato in concreto, avendo cura di non incidere sul livello
qualitativo  dei  servizi  resi nei confronti delle altre strutture e
tenendo  conto,  in  ogni  caso, dello specifico fabbisogno di queste
ultime.
  Peraltro,  appare  opportuno  sottolineare  che  la  riduzione  del
personale  addetto  ai  sistemi informativi deve leggersi in coerenza
con la finalita' di modulare diversamente l'utilizzo di risorse umane
impiegate  in funzioni di supporto. Conseguentemente, in linea con le
politiche  finora  perseguite dal legislatore nessuna riduzione sara'
operata  sulle strutture che svolgono direttamente, tramite procedure
informatizzate,  compiti  operativi per l'espletamento delle funzioni
istituzionali dell'amministrazione.
  Per  personale utilizzato in funzioni di supporto si intende quello
a  tempo  indeterminato,  anche  in  posizione  di comando. Non si fa
riferimento,  invece,  a personale a tempo determinato o utilizzato a
collaborazione   coordinata   e   continuativa   (co.co.co.)   oppure
attraverso agenzie di somministrazione.
  2. Obiettivi generali, non definiti in via quantitativa.
  La    legge    finanziaria    individua,    al    comma 404,   alle
lettere b), c), d), e), g),   ulteriori  e  importanti  obiettivi  di
razionalizzazione,  non  quantificati  dalla legge ma vincolanti come
criteri  direttivi  della  riorganizzazione.  Il  loro  perseguimento
potra'  inoltre  concorrere,  in  diversa  misura, alla realizzazione
degli obiettivi quantificati di cui al punto precedente.
  a) gestione  unitaria  del  personale  e  dei  servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (comma
404, lettera b)).
  Le  amministrazioni  che, in attuazione della legge n. 59 del 1997,
hanno provveduto a ridurre ed a snellire le proprie strutture di back
office, adotteranno gli ulteriori interventi riorganizzativi previsti
dalla    legge   finanziaria   2007,   mantenendo   appositi   nuclei
organizzativi  di  supporto,  oltre  a  quelli  previsti a livello di
organizzazione  generale,  solo in ragione della complessita' e della
eterogeneita'  oggettiva  delle funzioni istituzionali, anche ai fini
del   necessario   raccordo  con  la  propria  rete  periferica,  ove
esistente,  tenendo  conto  della  diffusione  sul  territorio  della
medesima  e  della  rilevanza  strategica  dei compiti assegnati agli
uffici periferici.
  b) rideterminazione   delle   strutture   periferiche  (comma  404,
lettera c)).
  Per  quanto  concerne lo svolgimento delle funzioni sul territorio,
la  previsione  individua  due  modelli alternativi per il riassetto,
finalizzati alla riduzione delle strutture, ovvero:
    la costituzione di uffici regionali, ove possibile;
    la  riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei   principi   di   efficienza   ed   economicita',  attraverso  la
realizzazione  dell'esercizio  unitario  delle  funzioni logistiche e
strumentali,  l'istituzione  dei  servizi comuni e l'utilizzazione in
via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica.
  Ferma   restando   la   generale   direttiva  della  necessita'  di
interconnessione   dei   sistemi  informativi  delle  amministrazioni
statali  presenti  sul  territorio,  la scelta tra le due prospettate
soluzioni  deve  avvenire, per ciascun Ministero, avendo come dato di
partenza   la   garanzia   della   qualita'  dei  servizi  assicurati
all'utenza,  individuando  le  specifiche  esigenze  di prossimita' e
deconcentramento  nella  prestazione  dei  servizi  stessi  (densita'
demografica, conformazione geografica del territorio, con particolare
riferimento   alla   distanza   tra   le   sedi   interessate   dalla
riorganizzazione, ai relativi tempi di percorrenza, in relazione alla
efficienza  e  alla  frequenza  dei mezzi di collegamento). Devono al
contempo  essere  analizzate  le  opportunita' di razionalizzazione e
integrazione  delle  attivita' di autoamministrazione, aspetto che va
considerato avendo riguardo alla possibile riduzione del numero degli
uffici addetti ad attivita' strumentali. A tal fine vanno individuate
le opzioni che consentano la piu' proficua interazione tra le singole
amministrazioni, nella prospettiva dell'istituzione di servizi comuni
e/o di centri interservizi. La scala su cui operare il riassetto deve
poi  essere  coerente con la prospettiva della progressiva attuazione
del  trasferimento  di  funzioni statali verso Regioni ed enti locali
(art.  118 Cost.) e con la necessita' di riaggregazione delle residue
funzioni  mantenute  in  capo  allo  Stato  sul  territorio,  secondo
modalita'   che   consentano   di   sviluppare   le  possibilita'  di
interfacciare   l'attivita'  delle  diverse  componenti  del  sistema
amministrativo operanti in ambito locale, rafforzando le capacita' di
raccordo con le autonomie territoriali in attuazione del principio di
leale collaborazione.
  c) riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni  ispettive  e  di
controllo (comma 404, lettera d)).
  La  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni  ispettive  e di
controllo   dovra'   essere  realizzata  eliminando  duplicazioni  di
funzioni  e aumentando la funzionalita' di tali strutture in coerenza
con   i   piani   ed   i   programmi   di   attivita'  delle  singole
amministrazioni.
  d)  riduzione  degli  organismi  di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione (comma 404, lettera e).
  In  attuazione  di quanto disposto dall'art. 29 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  si  e'  realizzato  un  processo  di riordino e soppressione di
commissioni   ed  organismi  vari,  tuttavia  ulteriori  soppressioni
potranno  rivelarsi  utili al fine del raggiungimento di una maggiore
efficienza e del previsto risparmio di spesa.
  e) ristrutturazione,  da  parte  del Ministero degli affari esteri,
della  rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura (comma
404, lettera g)).
  E'  previsto  l'avvio di un processo di ristrutturazione della rete
diplomatica, consolare e degli istituti di cultura diplomatica, anche
con  riguardo  all'unificazione  dei  servizi  contabili  della  rete
diplomatica con sede nella medesima citta' estera.
  3.  Gli  obiettivi  generali  di  maggiore  efficienza,  efficacia,
flessibilita'    ed   economicita'   dell'azione   amministrativa   e
l'applicazione    dei    principi    di    riforma   della   pubblica
amministrazione.
  Non   si   puo'   non   considerare   il   complesso   processo  di
riorganizzazione   in   corso   come   un'occasione   importante  per
accrescere,  anche  al  di  la'  degli  specifici obiettivi indicati,
l'efficienza  delle  amministrazioni  mediante  l'adozione  di misure
improntate  ai criteri di funzionalita', flessibilita' e collegamento
dell'attivita'  degli  uffici  in  attuazione  dei  principi  di  cui
all'art.  1,  comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel quadro di un corretto sistema di relazioni sindacali.
  Occorre, inoltre, tener conto di quanto disposto dall'art. 2, comma
1  del  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con
riferimento ai criteri ivi indicati, nonche' dall'art. 6 del medesimo
decreto,  ai  sensi  del quale l'organizzazione e la disciplina degli
uffici,  nonche'  la  consistenza  e  la  variazione  delle dotazioni
organiche  sono  determinate  in  funzione  delle  finalita' statuite
all'art.  1  del  decreto  citato,  previa  verifica  degli effettivi
fabbisogni  e  che,  le  dotazioni  organiche  gia' approvate possono
essere  variate  in  coerenza  con  la  programmazione  triennale del
fabbisogno  di  personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
  Nella  definizione  degli  interventi  di riorganizzazione previsti
dalla  legge  finanziaria 2007, occorrera' operare in raccordo con le
previsioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2006, n.
181,  convertito  dalla  legge  17 luglio  2006,  n. 233, garantendo,
altresi',  la contestuale attuazione del comma 23 del medesimo art. 1
del predetto decreto.
  Nell'ambito del processo di riordino, l'effettivo fabbisogno andra'
individuato   in  relazione  al  contesto  attuale  delle  competenze
istituzionali  dei  Ministeri derivanti dai trasferimenti di funzioni
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del
1997  e  della  riforma  del  titolo V della Costituzione nonche' dai
processi  di  riordino  e di esternalizzazione che hanno investito la
pubblica amministrazione. Occorrera' anche tener conto del memorandum
firmato dal Governo con le parti sociali il 18 gennaio 2007.
  Sempre ai fini di una maggiore efficienza e razionalizzazione della
spesa,   i   regolamenti   di  riorganizzazione  potranno  tenere  in
considerazione  specifici  criteri  dettati  dall'art. 20 della legge
15 marzo   1997,   n.  59,  purche'  riconducibili  all'ambito  degli
interventi  di  delegificazione autorizzati dalla legge finanziaria o
qualora si intervenga su disposizioni di natura regolamentare.
  In  particolare,  potranno  essere  presi  in considerazione alcuni
criteri del citato art. 20, quali:
    a) l'accorpamento   delle   funzioni  per  settori  omogenei,  la
soppressione degli organi che risultino superflui, la costituzione di
centri  interservizi  dove  ricollocare  il  personale  degli  organi
soppressi  e  raggruppare  le  competenze  diverse  ma  confluenti in
un'unica procedura (comma 4, lettera a));
    b) l'ottimale  utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (comma 4, lettera f));
    c) l'avvalimento  di uffici e strutture tecniche e amministrative
pubbliche  da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di
accordi  conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni (comma 4, lettera f-quinquies));
    d) il  trasferimento  ad  organi  monocratici  o  ai dirigenti di
funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificita',   l'esercizio   in   forma   collegiale,   nonche'   la
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi (comma
8, lettera a)).
  II - Regolamenti di riorganizzazione.
  1. Gli schemi di regolamento.
  I  regolamenti  da  adottarsi ai sensi del comma 404 individuano le
previste   riduzioni   degli  uffici  dirigenziali,  generali  e  non
generali,  e  possono  rinviare,  per la sola definizione dei compiti
degli  uffici dirigenziali non generali, fermo restando l'indicazione
del  loro  numero  massimo,  a  successivi  decreti  ministeriali non
regolamentari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n.  300 del 1999, da adottarsi tempestivamente e, comunque, entro due
mesi  dall'entrata  in  vigore dei regolamenti di organizzazione, per
assicurare  il rispetto di quanto disposto dal comma 405, che prevede
che  la  completa attuazione dei processi di riorganizzazione avvenga
entro diciotto mesi dalla emanazione dei regolamenti.
  La  riduzione del personale in forza agli uffici di supporto dovra'
essere  evidenziata in un'apposita tabella, contenuta nella relazione
tecnica  e  nel  piano  operativo  di  cui  alle  lettere a) e b) del
comma 407,  recante  l'illustrazione, in maniera analitica, dei nuovi
contingenti  di  personale  adibiti a tali funzioni, per ogni singola
struttura che assolve a tali compiti.
  Con l'operazione di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese
e  dei  costi  dei  Ministeri  ed  in  coerenza  con  la  conseguente
riorganizzazione,  in  diminuzione,  delle strutture ministeriali, va
effettuata  una  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  degli
stessi,  che ridisegni i fabbisogni di personale coerentemente con il
riordino attuato con i nuovi schemi regolamentari.
  In  sostanza, la riorganizzazione delle strutture ministeriali, che
terra'  conto,  altresi',  dei  piani  di riallocazione del personale
adibito  ad  attivita'  di  supporto,  ai sensi del comma 408, dovra'
risultare  anche dalle necessarie variazioni apportate alla dotazione
organica,  che sara' pertanto adeguata al nuovo assetto organizzativo
ed  al conseguente fabbisogno di personale, come indicato al comma 1,
dell'art. 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  I  Ministeri,  quindi,  devono  rideterminare  le proprie dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali,  alle  posizioni  economiche  ed  ai  profili
professionali.   Conseguentemente,  le  Amministrazioni  adegueranno,
altresi',  le  proprie  programmazioni  triennali  dei  fabbisogni di
personale.
  Al   riguardo,  si  rammenta  che  la  disciplina  delle  dotazioni
organiche  delle  pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 6 del
decreto   legislativo   n.  165  del  2001,  deve  rappresentare  per
l'amministrazione   non   un   mero   atto  formale  ma  un  atto  di
programmazione  e  pianificazione che concorre alla definizione di un
sistema  complessivamente  efficace  ed  efficiente di gestione delle
risorse.  In  altri  termini,  la  rideterminazione  della  dotazione
organica    deve,   quindi,   derivare   dall'analisi   dei   compiti
istituzionali  e tener conto delle fondamentali competenze e funzioni
che individuano le missioni dell'amministrazione.
  Le amministrazioni, in attuazione di quanto disposto dal comma 406,
dovranno  procedere, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione ad
una  puntuale  ricognizione  delle disposizioni normative abrogate in
quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta.
  Sui   provvedimenti  attuativi  del  processo  di  riorganizzazione
dovranno  essere sentite le organizzazioni sindacali rappresentative,
ai sensi di quanto disposto dal comma 579.
  Si  rileva,  inoltre,  la  necessita'  che  per  le amministrazioni
articolate   in   piu'   dipartimenti   sia   predisposto   un  unico
provvedimento,  anche  se  le  relative  funzioni  siano  attualmente
disciplinate con distinti regolamenti.
  2. Gli allegati agli schemi di regolamento.
  Le   riduzioni  di  spesa  conseguenti  agli  specifici  interventi
predisposti  nonche'  gli obiettivi di risparmio e le azioni previsti
in  attuazione  dei  commi da  404  a  416,  e da 425 a 429, dovranno
risultare  dalla relazione tecnica e da un piano operativo asseverati
dagli  Uffici centrali di bilancio, entrambi da predisporre a corredo
dello   schema   di   regolamento,   a   cura  delle  amministrazioni
interessate.
  In particolare:
    a) la   «relazione   tecnica»  (comma  407,  lettera a)),  dovra'
specificare  analiticamente, per ciascuna delle misure indicate dalla
lettera a)  alla  lettera g)  del  citato comma 404, nonche' per ogni
intervento  previsto  nei  commi  da  425  a  429,  l'ammontare della
riduzione  di  spesa  derivante  per  il 2007, il 2008 e per gli anni
successivi  dall'attuazione  della misura, con riferimento al livello
di   spesa  sostenuta  a  legislazione  vigente  per  l'aggregato  di
riferimento.
  Inoltre,  considerata  l'ampiezza e la complessita' del processo di
riorganizzazione,  sara'  necessario  che  la  relazione  tecnica  si
concluda con un prospetto riassuntivo contenente:
    la  sintesi  quantitativa  dei risparmi di spesa per ciascuno dei
suddetti  interventi indicata distintamente per gli anni 2007, 2008 e
per  ciascuno  degli  anni  successivi,  a partire dai corrispondenti
livelli di spesa sostenuti a legislazione vigente;
    l'indicazione  della  relativa  voce di spesa a regime risultante
dall'applicazione delle misure medesime.
  In   particolare,   allo   scopo   di   pervenire   alla   corretta
quantificazione dei risparmi di cui alla lettera a) del comma 404, le
amministrazioni interessate prenderanno in considerazione, quale base
di  applicazione  delle percentuali di riduzione, i posti di funzione
dirigenziale di livello generale e non generale, previsti nell'ambito
dell'assetto  organizzativo  vigente.  A  tal fine, la determinazione
della riduzione della spesa relativa al posto di funzione interessato
dalla   misura   dovra'  avvenire  considerando  tutte  le  voci  del
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti
gli  oneri  riflessi a carico dello Stato e, qualora si intervenga su
posti  di  struttura,  si  dovra'  tenere  conto  anche  dei risparmi
relativi alle spese di funzionamento.
    b) Il «piano operativo» (comma 407, lettera b)), da predisporre a
corredo  dello  schema di regolamento, dovra' indicare analiticamente
gli  obiettivi  da  raggiungere,  funzionali  alla  realizzazione del
processo  di riorganizzazione; tali obiettivi dovranno riguardare sia
il profilo finanziario sia i cambiamenti organizzativi.
  Nell'ambito  del  piano operativo andranno definite anche le azioni
da porre in essere, con l'indicazione dei relativi tempi e termini di
attuazione.
  In  ogni  caso  si  rammenta  che  il  mancato raggiungimento degli
obiettivi  previsti  dal  piano  operativo asseverato, rileva ai fini
della  corresponsione  ai dirigenti della retribuzione di risultato e
della responsabilita' dirigenziale, come previsto dal comma 414. Cio'
non  solo  rispetto agli obiettivi previsti dalle direttive generali,
ma anche rispetto alle valutazioni delle competenze organizzative.
  Inoltre, le proposte di dotazioni organiche allegate agli schemi di
regolamento  predisposti dai Ministeri, devono essere accompagnate da
specifiche  relazioni  tecniche  attestanti l'effettivo fabbisogno di
risorse  umane  necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali
dei  Ministeri  stessi.  Al  riguardo,  si rimanda alla circolare del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  di  cui alla nota n. 2125-15
dell'11 aprile    2003    (www.funzionepubblica.gov.it/docs   pdf/ART
34.pdf),  alla  circolare  del Dipartimento della funzione pubblica e
del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato n. 177-15
dell'11      aprile      2005      (www.funzionepubblica.it/attivita'
prodotti/servizi  circolari direttive.htm), nonche' alla circolare n.
1   del  4 marzo  2004  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2004, n. 93.
  III - Piani di riallocazione.
  Il  comma 408,  prevede  che,  in  coerenza con la rideterminazione
delle  strutture  di  supporto  di  cui  al  comma 404, lettera f) si
provveda  anche  contestualmente  alla  predisposizione  dei relativi
regolamenti, alla definizione di piani di riallocazione del personale
in  servizio,  ferme  restando le specifiche modalita' procedurali. I
piani   saranno   predisposti  in  conformita'  all'allegato  modello
(allegato  2),  sempre  con  riferimento  alle attivita' indicate nel
quadro sinottico di cui all'allegato 1. Ai fini della valutazione dei
predetti  piani costituiranno punto di riferimento, con gli opportuni
aggiornamenti  ed  adattamenti,  le informazioni inviate al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   nell'ambito  della  rilevazione
«relazione allegata al conto annuale».
  Per  l'attivazione  dei  predetti piani le amministrazioni dovranno
preventivamente consultare le organizzazioni sindacali.
  Fino  a  quando non siano attivati, i piani, le amministrazioni non
potranno procedere a nuove assunzioni, anche a tempo determinato.
  La  riallocazione del personale potra' essere realizzata attraverso
meccanismi  di  mobilita'  interna e, ove necessario, ricorrendo alla
mobilita'   esterna   nell'ambito   delle   procedure   esistenti   e
ricorrendone i presupposti.
  Al  fine  di  assicurare  l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 404,  lettera f)  e  408,  la  legge  finanziaria  ha  altresi'
previsto,  al  comma 413,  che  nell'ambito  delle direttive generali
annuali  dei  Ministri  per l'attivita' amministrativa e la gestione,
siano  inseriti  specifici  piani  e progetti relativi ai processi di
riorganizzazione  e  di  riallocazione  del  personale  addetto  alle
predette funzioni di supporto.
  La  riallocazione del personale di cui al comma 408 (che si applica
a  tutte  le amministrazioni statali e non solo ai Ministeri, nonche'
alle  Forze  armate,  ai  Corpi  di  Polizia e al Corpo nazionale dei
Vigili  del Fuoco), in esito alla quale non oltre il 15 per cento del
personale  in  servizio  sara'  utilizzato nelle relative funzioni di
supporto,  sara' perseguita dalle amministrazioni statali diverse dai
Ministeri  con gli strumenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per
i Ministeri, la variazione dovra' essere analitica per ogni struttura
e dovra' tener conto del piano di riallocazione del personale.
  Il  Ministero  dell'interno,  nell'attuazione  di  quanto  disposto
dall'ultimo  periodo  del comma 408 in relazione ai Corpi di polizia,
terra'  conto  di  quanto previsto nei commi da 430 a 434 e di quanto
gia' realizzato per la piena funzionalita' dell'amministrazione della
pubblica sicurezza.
  IV - Monitoraggio e verifiche.
  Nell'ambito  del  sistema  di  riorganizzazione delineato, la legge
finanziaria  2007  prevede  un  articolato  sistema di monitoraggio e
verifiche.
  a) monitoraggio    generale:   e'   svolto   dall'Unita'   per   la
riorganizzazione»,  che  opera  come  centro  di  monitoraggio per la
verifica  dell'attuazione  della  riorganizzazione,  che  si avvarra'
delle  strutture  gia'  esistenti  presso  le  amministrazioni che la
compongono, individuate dall'unita' medesima (comma 415);
  b) verifiche   semestrali:  ai  sensi  del  comma 409,  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  dovranno  effettuare verifiche semestrali
sullo   stato   di  attuazione  della  riorganizzazione,  che  dovra'
realizzarsi,  ai  sensi  del comma 405, entro 18 mesi dall'emanazione
dei regolamenti. Le verifiche saranno effettuate anche sulla base del
monitoraggio   realizzato  dall'Unita'  per  la  riorganizzazione.  I
predetti Ministri trasmetteranno una relazione alle Camere sull'esito
delle verifiche;
  c) monitoraggio  a regime sull'osservanza delle disposizioni di cui
ai  commi 404  - 416, effettuato semestralmente dai competenti organi
di controllo delle amministrazioni (comma 411).
  Al  fine  di  consentire le verifiche di cui ai commi 415 e 409, le
amministrazioni  interessate  sono  tenute a trasmettere al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  al  Ministero  dell'interno,  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  all'Unita' per la riorganizzazione un'apposita relazione
sugli adempimenti posti in essere.
  V - Scadenze temporali e conseguenze del loro mancato rispetto.
  1. Scadenze temporali.
  La   legge   finanziaria   indica   una  sequenza  di  termini  per
l'attuazione  dell'organico processo di riorganizzazione delineato, i
quali appaiono finalizzati ad assicurare che il risparmio di spesa si
realizzi secondo la cadenza temporale definita dal comma 416.
  Con  i  previsti  regolamenti  si  dovra'  comunque  pervenire alla
completa  attuazione  dei  processi di riorganizzazione entro 18 mesi
dalla data della loro emanazione (comma 405).
  2. Conseguenze del loro mancato rispetto.
  Il  comma  410  prevede  il  divieto per le amministrazioni che non
abbiano   provveduto   nei   termini   previsti   dalla   legge  alla
predisposizione   degli   schemi  di  regolamento,  di  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto, per gli anni 2007-2008.
  Al   riguardo,   si   ritiene   che  il  divieto  operi  fino  alla
presentazione  degli  schemi. Tuttavia, occorre rilevare che ai sensi
del  comma 408,  le  amministrazioni  non  potranno procedere a nuove
assunzioni  nelle  more  di  approvazione dei piani di riallocazione;
successivamente,  le  assunzioni dovranno comunque essere compatibili
con  gli  schemi  di regolamento di riorganizzazione e con i piani di
riallocazione.  Naturalmente, non si potra' prescindere dai contenuti
del regolamento quali risultanti all'atto della sua emanazione.
  VI - Ambito di applicazione.
  Appare utile illustrare l'ambito di applicazione delle disposizioni
oggetto delle presenti linee guida.
  a) Il   processo   di  revisione  degli  assetti  organizzativi  da
realizzarsi  con  i  regolamenti  di  cui  al comma 404 si applica ai
Ministeri;
  b) il comma 408 e, per connessione, anche il comma 404, lettera f),
si  applicano,  come  si  evince dalla stessa lettura del comma 408 e
come  gia'  precedentemente  evidenziato,  a tutte le amministrazioni
statali,  nonche'  alle  Forze armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo
nazionale  dei  Vigili del Fuoco, che dovranno comunque assicurare la
riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto nella
misura  indicata  al  comma  404 lettera f), e predisporre i previsti
piani riallocativi;
    c) i  commi  427  e  428 prevedono il riordino dell'articolazione
periferica   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
ridefinizione  delle  competenze  e  delle strutture dei Dipartimenti
centrali  del medesimo Ministero, da attuarsi secondo le modalita', i
tempi ed i criteri di cui ai commi da 404 a 416.
  Si ritiene infine che gli uffici di' diretta collaborazione essendo
destinatari  di  altre disposizioni legislative e regolamentari, data
la  particolare  e  specifica  attinenza della funzione all'indirizzo
politico-amministrativo e al raccordo tra politica e amministrazione,
non siano interessati da tali processi. Ai fini dell'attuazione della
disposizione  cui  alla lettera a) del comma 404, sono esclusivamente
computati i posti di livello dirigenziale individuati nella dotazione
organica della dirigenza come posti di funzione.
  Enti pubblici non economici e agenzie.
  I commi da 440 a 442 dell'articolo unico prevedono che il personale
utilizzato  dagli  enti pubblici non economici e dalle agenzie per lo
svolgimento  delle  funzioni  di supporto non puo' eccedere il 15 per
cento  delle  risorse  umane complessivamente utilizzate dalle stesse
amministrazioni.  Tale  obiettivo  dovra'  essere  conseguito tramite
processi   di   riorganizzazione  che  riducano  l'utilizzo  di  tale
personale  fino  al raggiungimento del limite fissato. Il processo di
riorganizzazione,  ai  sensi  del  comma 443, dovra' essere portato a
compimento  entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della legge finanziaria.
  Sono  escluse  le  agenzie  fiscali  e  l'Agenzia  nazionale per la
sicurezza del volo.
  Le  disposizioni recate dai commi da 440 a 445, dell'articolo unico
della  legge n. 296 del 2006, non si applicano agli enti appartenenti
al   comparto   ricerca,  i  quali  sono  destinatari  di  specifiche
disposizioni di risparmio (commi 638 e 639) e di misure di attenzione
in materia di assunzioni.
  Si  segnala  la  necessita' che gli enti di piccole dimensioni, nei
quali  gia' il personale addetto alle funzioni di supporto non supera
i limiti imposti dal comma 440, certifichino l'utilizzo delle risorse
nelle  diverse  strutture  nelle  quali  si articolano agli organi di
controllo,  alle  amministrazioni  vigilanti,  al  Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Negli  atti  di  riorganizzazione  e di riallocazione delle risorse
dovra' risultare la riduzione operata contestualmente sulle dotazioni
organiche.
  I   provvedimenti   in  questione  debbono  essere  trasmessi  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
  Gli   enti   e   le   agenzie,   nell'attuazione  del  processo  di
riorganizzazione, faranno riferimento alle rispettive amministrazioni
vigilanti,  le  quali,  peraltro, dovranno acquisire, unitamente alla
Corte    dei    conti,   le   risultanze   del   monitoraggio   della
riorganizzazione   operato  dai  competenti  organi  di  controllo  e
proporre il commissario straordinario in caso di mancata adozione dei
provvedimenti di' cui al comma 441.
  Le  linee  guida contenute nel presente documento possono essere un
utile riferimento per tali enti e per le amministrazioni vigilanti.
    Roma, 13 aprile 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 347